lunedì 16 marzo 2009

Facce di bronzo a Cernobbio

I commercianti costituiscono un pubblico plaudente e Lui, isso, quello Unto, con la faccia al posto del culo insiste: «C’è il passaggio della presentazione del decreto al Capo dello Stato ma questa è una prassi non è la Costituzione. Nei fatti il Presidente dovrebbe solo firmare il provvedimento per la presentazione in Parlamento. L’interpretazione dell’articolo della Costituzione che affronta l’argomento non lascia dubbi. Recita: il governo decide i requisiti d’urgenza sotto la sua responsabilità. Ma questa responsabilità del governo viene meno se c’è il potere di un’altra istituzione, il capo dello Stato, che giudica se il decreto ha i requisiti di necessità e urgenza. Ecco perché secondo me anche per l’attuale Costituzione è il governo a decidere sui decreti».

Certo, Altezza, come no. Eppure io ricordo vagamente qualcosa di diverso.... 

Articolo 76 

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato [cfr. art. 72 c. 4] al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. 

Articolo 77  

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [cfr. artt. 61 c. 2, 62 c. 2].

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.   

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica. 

Articolo 89 

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
 
  

7 commenti:

  1. Non sono un esperto di diritto costituzionale quindi non mi pronuncio sul merito se l'autorizzazione del Presidente della Repubblica debba essere formale o includere un giudizio di merito.
    In ogni caso è per lo meno "istituzionalmente" maleducato ed inopportuno questo scontro permanente tra il nano e la Presidenza.
    È una cosa che mi fa' rivoltare lo stomaco...
    Che schifo!!!

    ---Alex

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  2. Vi fa rivoltare lo stomaco perché siete due comunisti, legati al concetto delle leggi e dei suoi lacciuoli...E poi...Sempre a rompere le palle con questa cosa dei tre poteri separati...Ora...il nano è stato eletto dal popolo no? Quindi è ovvio che voglia regnare come vuole...o sbaglio?

    È evidente che gurdate pochi gLandi fratelli e pochissime Marie de filippe...
    E poi la costituzione non era stata dettata da stalin in persona?

    P.S.
    Quanto cazzo siamo messi male...

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  3. Neanche io sono un'esperta, ci mancherebbe. Pero' se la Costituzione dice che e' il capo dello stato quello che autorizza la presentazione alle camere, questo evidentemente vuol dire che la presentazione NON e' automatica e che il presidente non deve ma semmai PUO' (oppure no) firmare; l' incostituzionalita' mi sembra una ragione piu'che sufficiente e tutt'altro che formale per rifiutarsi di firmare un decreto. Inoltre le leggi sono fatte di solito dal parlamento e solo in casi eccezionali il governo puo' assumere questa potesta'. L'uso disinvolto della decretazione d' urgenza non e' nuovo, certo.
    La maleducazione istituzionale di cui tu parli invece si', e io la trovo assolutamente sconvolgente, e del tutto inaccettabile.

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  4. Angelo, sua bassezza prova ad avvelenare i pozzi. Ormai da anni batte su questo chiodo, mica per niente aspira alla presidenza, e siamo proprio messi malissimo. Il suo programma di riforma degli equilibri costituzionali e' eversivo, ma lui ne parla come fossa cosa normale, e non si vergogna di dire queste oscenita' in pubblico, anzi: cerca le pletee plaudenti per diffondere il suo verbo. Disse il sorcio alla noce...

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  5. Beh...il suo programma di riforma lo ha scritto la P2, quindi è per forza eversivo...
    Certo! cerca platee plaudenti e le trova, non per caso ha in mano i media. E poi...più le dici enorme e più la gente ti crede...

    non sono sicuro se l'itaGlia stia scivolando nel baratro o se ci è già scivolata...

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  6. Le leggi le faceva il Parlamento. Ora non le fa neppure il Governo: le fa solo lui, il legislatore Padre della Patria.
    http://miscredente08.blog.kataweb.it/2009/02/18/199-chi-fa-le-leggi/
    Leggimi qui.

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